(Pubblicata nel 2o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Piemonte promuove la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti a fune per l'accessibilita' al territori montani, ai fini della loro fruibilita' produttiva, turistica, paesaggistica ed ambientale. 2. Tali impianti, denominati di arroccamento, collegano i capoluoghi comunali o altre localita' montane stabilmente abitate da almeno cento persone o dotate di almeno trecento posti letto alberghieri od extralberghieri ovvero dotati di piani di traffico orientati a ridurre l'utilizzo dell'auto per la mobilita' nelle zone montane con altre localita', ai fini del miglioramento della loro fruibilita' produttiva, turistica, paesaggistica ed ambientale. 3. La Regione Piemonte sostiene finanziariamente gli interventi necessari per l'attivazione, la manutenzione straordinaria, la messa a norma e il potenziamento della capacita' di trasporto degli impianti di cui al comma 2 purche' riconosciuti di pubblica utilita' e compresi in programmi di sviluppo economico locale o in atti di programmazione negoziata.