(Pubblicata nel 2o suppl. ord. al Bollettino ufficiale
           della regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'
    1.    La   Regione   Piemonte   promuove   la   realizzazione   e
l'ammodernamento  degli  impianti  a  fune  per  l'accessibilita'  al
territori   montani,  ai  fini  della  loro  fruibilita'  produttiva,
turistica, paesaggistica ed ambientale.
    2.   Tali  impianti,  denominati  di  arroccamento,  collegano  i
capoluoghi  comunali o altre localita' montane stabilmente abitate da
almeno  cento  persone  o  dotate  di  almeno  trecento  posti  letto
alberghieri  od  extralberghieri  ovvero  dotati di piani di traffico
orientati  a ridurre l'utilizzo dell'auto per la mobilita' nelle zone
montane  con  altre  localita',  ai fini del miglioramento della loro
fruibilita' produttiva, turistica, paesaggistica ed ambientale.
    3.  La  Regione Piemonte sostiene finanziariamente gli interventi
necessari  per l'attivazione, la manutenzione straordinaria, la messa
a  norma  e  il  potenziamento  della  capacita'  di  trasporto degli
impianti  di cui al comma 2 purche' riconosciuti di pubblica utilita'
e  compresi  in  programmi  di sviluppo economico locale o in atti di
programmazione negoziata.